Le norme che regolano la professione di un esperto

Le norme che regolano la professione di un esperto in radioprotezione e l’accesso alla stessa sono le seguenti: – D. Lgs 17 marzo 1995, n. 230 successivamente modificato ed integrato dai – D. Lgs. 26 Maggio 2000, n. 241 – D. Lgs. 9 maggio 2001, n. 257 che vedremo meglio durante la stesura di questo articolo e ne approfondiremo meglio il contenuto.

Cosa fanno gli esperti in radioprotezione

Ogni esperto in radioprotezione di primo grado effettua misurazioni, esami, verifiche e /o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico. Assicura che i dispositivi di protezione funzionino in maniera corretta ed inoltre fornisce precise indicazioni e formula minuziosi provvedimenti volti ad assicurare la sorveglianza fisica a protezione di tutti i lavoratori e di un’ intera popolazione.
Si occupa della sorveglianza fisica * di tutte le sorgenti costituite da apparecchiature radiologiche che accelerano gli elettroni con tensione massima, applicata al tubo, al di sotto dei 400KV **. Fornisce al titolare dell’azienda, nella fase antecedente l’inizio di ogni attività con rischio di radiazioni ionizzanti, una precisa consulenza con oggetto la valutazione dei rischi che tali attività potrebbero comportare e provvedimenti di radioprotezione da adottare.

 

*Per sorveglianza fisica si intende tutto l’insieme dei dispositivi utilizzati, dall’insieme delle valutazioni espresse, dalle misure e dagli esami effettuati, indicazioni fornite e tutto l’insieme dei provvedimenti che l’esperto qualificato in radioprotezione ha formulato per poter garantire la protezione sanitaria alla popolazione ed a tutti i lavoratori.

 

**In questo caso potremmo fare l’esempio delle apparecchiature per diagnostica come TAC, scintigrafie, raggi x… e apparecchiature adottate a fronte di radioterapie e trattamenti oncologici.

Le norme che regolano la professione di un esperto qualificato in radioprotezione

Prima di elencare le norme che regolano la professione di un esperto in radioprotezione è doveroso esplicitare alcune azioni da intraprendere prima di definirsi tale.
L’abilitazione alla professione di un esperto qualificato in radioprotezione è sancita dall’iscrizione in uno specifico elenco nazionale, diversificato a seconda dei gradi (primo grado, secondo grado e terzo grado). La stessa abilitazione è però soggetta al possesso di alcuni requisiti fondamentali (quali una laurea in fisica o laurea in chimica industriale o in ingegneria connessa ad un periodo di almeno 120 giorni tirocinio lavorativo per raggiungere il primo grado) nonché al superamento di una prova finale.

 

Le norme che regolano la professione di un esperto in radioprotezione e l’accesso alla stessa sono le seguenti:

D. Lgs 17 marzo 1995, n. 230 \”Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti\”,

successivamente modificato e integrato da:

D. Lgs. 26 Maggio 2000, n. 241 “Attuazione della direttiva 96/29/Euratom in maeria di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti”

D. Lgs. 9 maggio 2001, n. 257 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti”